Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 28
Assegnazione dei minori degli anni diciotto
In vigore dal 12 lug 1931
I minori degli anni diciotto sono assegnati a stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, ovvero a sezioni distinte di tali stabilimenti (, p. p. cod. pen.) ovvero a sezioni degli stabilimenti speciali destinati ai delinquenti adulti.
I minori degli anni diciotto che si trovano nelle condizioni prevedute dalla prima parte dell' sono assegnati a speciali case per minorati fisici o psichici minorenni, ovvero a sezioni speciali delle case per adulti.
Quando il minore ha compiuto gli anni diciotto e la pena da scontare è superiore a tre anni, egli è trasferito negli stabilimenti destinati agli adulti. Tuttavia, se ha tenuto nella sezione minorile buona condotta e ha dato seria prova di attaccamento al lavoro, può essere, con provvedimento del giudice di sorveglianza, su proposta del Consiglio di disciplina, assegnato alle sezioni speciali prevedute dall'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-28