Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo II
Art. 25
Ripartizione degli stabilimenti carcerari
In vigore dal 12 lug 1931
Le carceri giudiziarie centrali sono istituite in ogni capoluogo di tribunale e le carceri mandamentali in ogni capoluogo di pretura, ma il Ministro della giustizia può riunire due o più carceri mandamentali in un solo stabilimento.
Gli stabilimenti di pena sono ripartiti nel territorio del Regno coli provvedimento del Ministro della giustizia.
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