Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 26

Assegnazione alle carceri giudiziarie

In vigore dal 12 lug 1931
Alle carceri giudiziarie sono assegnati: a) gli imputati; b) i detenuti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza o di altra Autorità; c) gli arrestati per ragione di estradizione; d) i detenuti di transito; e) i condannati in attesa di assegnazione a stabilimenti di pena. Possono altresì esservi assegnati, per l'esecuzione della pena, i condannati alla reclusione per un tempo non superiore a due anni e i condannati all'arresto. Nelle carceri giudiziarie mandamentali possono avere esecuzione le condanne a pene detentive non superiori a sei mesi. Le disposizioni dei due capoversi precedenti non si applicano ai condannati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o dichiarati contravventori abituali o professionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-26

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