Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 26
Assegnazione alle carceri giudiziarie
In vigore dal 12 lug 1931
Alle carceri giudiziarie sono assegnati:
a) gli imputati;
b) i detenuti a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza o di altra Autorità;
c) gli arrestati per ragione di estradizione;
d) i detenuti di transito;
e) i condannati in attesa di assegnazione a stabilimenti di pena.
Possono altresì esservi assegnati, per l'esecuzione della pena, i condannati alla reclusione per un tempo non superiore a due anni e i condannati all'arresto.
Nelle carceri giudiziarie mandamentali possono avere esecuzione le condanne a pene detentive non superiori a sei mesi.
Le disposizioni dei due capoversi precedenti non si applicano ai condannati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o dichiarati contravventori abituali o professionali.
Storico versioni
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