Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo II
Art. 22
Stabilimenti di custodia preventiva
In vigore dal 12 lug 1931
Sono stabilimenti di custodia preventiva:
le carceri giudiziarie centrali e succursali;
le carceri giudiziarie mandamentali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-22