Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo II

Art. 22

Stabilimenti di custodia preventiva

In vigore dal 12 lug 1931
Sono stabilimenti di custodia preventiva: le carceri giudiziarie centrali e succursali; le carceri giudiziarie mandamentali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo