Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 27
Assegnazione agli stabilimenti di pena ordinari
In vigore dal 12 lug 1931
Agli stabilimenti di pena ordinari sono assegnati i condannati all'ergastolo, alla reclusione o all'arresto, salvo quanto è disposto nei capoversi dell'articolo precedente.
Nelle case di reclusione possono essere istituite sezioni speciali per i condannati alla pena dell'arresto ( cod. pen.).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-27