Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 31
Assegnazione agli stabilimenti di riadattamento sociale
In vigore dal 12 lug 1931
Agli stabilimenti di riadattamento sociale sono assegnati i condannati che si trovano nelle condizioni indicate nell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-31