Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 227

Passaggio agli stabilimenti di riadattamento sociale

In vigore dal 12 lug 1931
Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato un terzo della pena o almeno la metà se recidivo e sia stato costantemente classificato per tre anni, può essere trasferito, se il rimanente della pena non supera gli otto anni, negli stabilimenti di riadattamento sociale con provvedimento del giudice di sorveglianza, su proposta del direttore, sentito il Consiglio di disciplina. Questa disposizione non si applica al condannato che, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-227

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