Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 222
Passeggio e ginnastica
In vigore dal 12 lug 1931
Per due ore al giorno i minori, nei cortili o nei giardini, sono condotti a passeggio e si esercitano nella ginnastica eseguendo anche giuochi autorizzati dalla direzione.
Storico versioni
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