Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 219
Scopi del lavoro. Assegnazioni
In vigore dal 12 lug 1931
Il lavoro deve avere sopratutto per scopo l'avviamento dei minori ad un mestiere. La durata giornaliera di esso è determinata dal direttore.
Sono organizzate nello stabilimento officine-scuola, in cui deve essere impartito l'insegnamento dei mestieri che sono più comuni nella regione in cui lo stabilimento si trova.
Ad alcuni stabilimenti sono annessi tenimenti agricoli allo scopo di avviare i minori ai lavori agricoli.
Nell'assegnazione dei minori ai vari stabilimenti si deve tener presente la condizione delle famiglie alle quali i minori appartengono, per ottenere che l'opera di rieducazione e di riadattamento sia, per quanto è possibile, consona all'ambiente sociale, in cui i minori dovranno vivere, tornando in libertà.
Storico versioni
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