Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 216
Traduzione dei minori
In vigore dal 12 lug 1931
Le traduzioni da uno stabilimento all'altro, o dallo stabilimento agli uffici giudiziari, sono sempre fatte dal personale di custodia degli stabilimenti per minori, e con mezzi di trasporto distinti da quelli adoperati per il trasporto degli altri detenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-216