Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IV

Art. 216

Traduzione dei minori

In vigore dal 12 lug 1931
Le traduzioni da uno stabilimento all'altro, o dallo stabilimento agli uffici giudiziari, sono sempre fatte dal personale di custodia degli stabilimenti per minori, e con mezzi di trasporto distinti da quelli adoperati per il trasporto degli altri detenuti.
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