Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 220
Lavoro all'aperto
In vigore dal 12 lug 1931
Il lavoro all'aperto può essere eseguito da minori solo in speciali case di lavoro all'aperto, esclusa ogni altra forma di organizzazione di questo lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-220