Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IV

Art. 223

Ricompense

In vigore dal 12 lug 1931
Ai minori che hanno dato prova costante di buona condotta e di attaccamento alla scuola e al lavoro è conceduto, e particolarmente in tempo vicino alla liberazione: 1°) di ricevere visite di prossimi congiunti tutti i giorni in appositi locali, che non abbiano alcun carattere di ambiente carcerario; 2°) di prendere parte agli speciali trattenimenti ricreativi che sono organizzati nello stabilimento; 3°) di scrivere con frequenza, nei limiti stabiliti dalla direzione, a parenti ed amici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-223

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