Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 218
Istruzione dei minori
In vigore dal 12 lug 1931
Se il numero dei detenuti lo consente, è impartita non solo l'istruzione elementare, ma anche quella che si impartisce nelle scuole di avviamento al lavoro o in altre analoghe.
Storico versioni
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