Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 221
Orario della sveglia e del riposo
In vigore dal 12 lug 1931
In deroga alla disposizione dell' la direzione, su parere del medico, per speciali ragioni, può consentire orari diversi secondo l'età e le condizioni di sviluppo dei minori.
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