Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IV

Art. 221

Orario della sveglia e del riposo

In vigore dal 12 lug 1931
In deroga alla disposizione dell' la direzione, su parere del medico, per speciali ragioni, può consentire orari diversi secondo l'età e le condizioni di sviluppo dei minori.
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