Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena›Titolo IV
Art. 224
Punizioni
In vigore dal 12 lug 1931
Ai minori possono essere inflitte le seguenti punizioni:
1°) l'ammonizione;
2°) la diminuzione dei colloqui;
3°) la privazione del passeggio in comune;
4°) la cella con letto e vitto ordinario da uno a quindici giorni.
Le punizioni indicate nei numeri 3 e 4 non possono essere applicate senza il parere del medico.
La punizione indicata nel numero 4 è inflitta dal Consiglio di disciplina le altre punizioni sono inflitte dal direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-224