Regolamento per gli istituti di prevenzione e di penaTitolo IV

Art. 224

Punizioni

In vigore dal 12 lug 1931
Ai minori possono essere inflitte le seguenti punizioni: 1°) l'ammonizione; 2°) la diminuzione dei colloqui; 3°) la privazione del passeggio in comune; 4°) la cella con letto e vitto ordinario da uno a quindici giorni. Le punizioni indicate nei numeri 3 e 4 non possono essere applicate senza il parere del medico. La punizione indicata nel numero 4 è inflitta dal Consiglio di disciplina le altre punizioni sono inflitte dal direttore.
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