Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 228
Trattamento negli stabilimenti di riadattamento sociale
In vigore dal 12 lug 1931
Negli stabilimenti di riadattamento sociale, il trattamento a cui sono sottoposti i condannati deve essere rivolto a consolidare e a far progredire in costoro le doti di socievolezza, che già manifestarono nei precedenti stabilimenti, per preparare i condannati al ritorno alla vita libera.
Oltre le concessioni prevedute dall' per i condannati classificati buoni, il direttore può concedere nei colloqui, nelle visite, nella corrispondenza, nel lavoro, le facilitazioni che a suo giudizio possono valere allo scopo indicato nella prima parte di questo articolo.
Non si applica la disposizione dell'.
Ogni mese il direttore riferisce direttamente al Ministero sui risultati ottenuti, specificamente per ogni condannato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-228