Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 233

Passaggio alla vita in comune. Revoca dell'assegnazione alla casa di punizione

In vigore dal 12 lug 1931
Il direttore, il medico e il cappellano visitano frequentemente il condannato, per studiarne l'indole e le tendenze, per incoraggiarlo o ammonirlo, e sopratutto per accertare le cause che lo hanno spinto al contegno ribelle che provocò il trasferimento nella casa di punizione, e per adottare i mezzi di trattamento morale e materiale da usare verso di lui. Il Consiglio di disciplina può disporre che il condannato sia ammesso alla vita in comune quando la condotta di lui offra elementi sufficienti a far ritenere che si manterrà tranquillo e ubbidiente. Se il condannato continua a dare prove del suo miglioramento morale anche nella vita comune di lavoro, mantenendosi calmo e disciplinato per il periodo di un anno, senza commettere mancanze disciplinari che rivelino pericolo di ricaduta negli eccessi che determinarono il trasferimento nella casa di punizione, il giudice di sorveglianza, su proposta del Consiglio gli disciplina, revoca l'assegnazione alla casa di punizione e informa il Ministero per gli ulteriori provvedimenti.
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