Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 236
Norme particolari
In vigore dal 12 lug 1931
Nelle case di rigore sono predisposti speciali mezzi di sicurezza per salvaguardare la integrità personale dei condannati e di chi e obbligato a vigilarli e ad assisterli.
Per la disciplina potranno stabilirsi disposizioni con regolamenti interni anche in deroga alle norme di questo regola mento.
Ogni tre mesi il Consiglio di disciplina deve far rapporto al giudice di sorveglianza sulla condotta dei condannati.
La revoca dell'assegnazione alla casa di rigore è disposta dal giudice di sorveglianza, su proposta del Consiglio di disciplina.
Storico versioni
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