Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 231

Trasferimento nelle case di punizione

In vigore dal 12 lug 1931
Il condannato, nei casi preveduti dall', è proposto dal Consiglio di disciplina al giudice di sorveglianza per il trasferimento in una casa di punizione. Il giudice di sorveglianza, esaminati tutti i precedenti del condannato, dispone il trasferimento o applica una punizione disciplinare. Se viene disposta l'assegnazione ad una casa di punizione il provvedimento è comunicato al Ministero, che designa lo stabilimento in cui il condannato dev'essere trasferito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-231

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