Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 156

Passaggio alle case di punizione. Aggravamento di punizione

In vigore dal 12 lug 1931
Il detenuto che, dopo aver subito la più grave delle punizioni stabilite dagli , qualunque ne sia la durata, persiste nella, cattiva condotta e commette altra infrazione alla disciplina, se è condannato è proposto per il trasferimento ad una casa di punizione, se è imputato può nuovamente essere sottoposto alla stessa specie di punizione da lui scontata e per eguale durata, anche se per la successiva infrazione disciplinare è comminata una punizione più lieve.
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