Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 159
Autorità a cui spetta di infliggere le punizioni
In vigore dal 12 lug 1931
L'ammonizione e la privazione del passeggio in comune, e le altre punizioni prevedute dai numeri 3, 4 e 5 dell' sono inflitte dal direttore.
Le punizioni prevedute dai numeri 3, 4 e 5 dell', fino a dieci giorni, sono inflitte dal direttore; se debbono avere una durata maggiore sono inflitte dal Consiglio di disciplina.
La punizione indicata nel numero 6 degli è sempre inflitta dal Consiglio di disciplina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-159