Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 160
Punizioni da infliggersi dall'Autorità giudiziaria
In vigore dal 12 lug 1931
Se un detenuto commette in presenza di un magistrato, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, o con istanza o reclamo a lui diretto, qualsiasi infrazione disciplinare, spetta al magistrato stesso di infliggergli la punizione stabilita dal regolamento. Del provvedimento è data comunicazione all'Autorità dirigente.
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