Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 157

Provvedimenti di urgenza nei casi d'infrazioni gravi

In vigore dal 12 lug 1931
Nei casi di urgenza il comandante o capoguardia può far mettere provvisoriamente in cella i detenuti colpevoli di gravi infrazioni, ma deve informarne, senza indugio, l'Autorità dirigente.
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