Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 154

Punizioni che possono essere inflitte alle donne

In vigore dal 12 lug 1931
Alle donne possono essere inflitte le seguenti punizioni: 1°) l'ammonizione; 2°) la privazione del passeggio in comune da uno a otto giorni; 3°) la cella con letto ordinario, da uno a dieci giorni; 4°) la cella con trattamento a pane ed acqua con letto ordinario, da tre a dieci giorni; 5°) la cella con trattamento a pane ed acqua con pancaccio ed una coperta, da tre a dieci giorni; 6°) la cella con letto ordinario, con trattamento a pane ed acqua per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, da uno a due mesi. Queste punizioni, fatta eccezione per l'ammonizione e per la privazione del passeggio, non possono avere esecuzione senza il parere favorevole del medico. Le detenute in stato di gravidanza, le puerpere per i primi due mesi e le allattanti per il primo anno, scontano solamente le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3. L'Autorità competente ad applicare le punizioni prevedute dai numeri 3 a 5 può sostituire ad esse la diminuzione della remunerazione sino alla metà e per un tempo non superiore ad un mese.
Storico versioni

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