Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 154
Punizioni che possono essere inflitte alle donne
In vigore dal 12 lug 1931
Alle donne possono essere inflitte le seguenti punizioni:
1°) l'ammonizione;
2°) la privazione del passeggio in comune da uno a otto giorni;
3°) la cella con letto ordinario, da uno a dieci giorni;
4°) la cella con trattamento a pane ed acqua con letto ordinario, da tre a dieci giorni;
5°) la cella con trattamento a pane ed acqua con pancaccio ed una coperta, da tre a dieci giorni;
6°) la cella con letto ordinario, con trattamento a pane ed acqua per i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana, da uno a due mesi.
Queste punizioni, fatta eccezione per l'ammonizione e per la privazione del passeggio, non possono avere esecuzione senza il parere favorevole del medico.
Le detenute in stato di gravidanza, le puerpere per i primi due mesi e le allattanti per il primo anno, scontano solamente le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3.
L'Autorità competente ad applicare le punizioni prevedute dai numeri 3 a 5 può sostituire ad esse la diminuzione della remunerazione sino alla metà e per un tempo non superiore ad un mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-154