Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 149

(Consiglio di disciplina.

In vigore dal 12 lug 1931
Istituzione, composizione e attribuzioni) In ogni stabilimento è istituito un Consiglio di disciplina, composto del direttore, del funzionario di grado immediatamente inferiore, del cappellano e del medico. Qualora non esista una direzione autonoma, o essa consti di un solo impiegato, il procuratore generale del Re provvede a integrare il Consiglio di disciplina. Spetta al Consiglio di concedere ai detenuti le ricompense più notevoli e di giudicare le infrazioni più gravi a norma di questo regolamento.
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