Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 149
(Consiglio di disciplina.
In vigore dal 12 lug 1931
Istituzione, composizione e attribuzioni)
In ogni stabilimento è istituito un Consiglio di disciplina, composto del direttore, del funzionario di grado immediatamente inferiore, del cappellano e del medico.
Qualora non esista una direzione autonoma, o essa consti di un solo impiegato, il procuratore generale del Re provvede a integrare il Consiglio di disciplina.
Spetta al Consiglio di concedere ai detenuti le ricompense più notevoli e di giudicare le infrazioni più gravi a norma di questo regolamento.
Storico versioni
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