Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 146

(Detenuti appartenenti a religione diversa

In vigore dal 12 lug 1931
dalla religione cattolica) I detenuti appartenenti a religione diversa dalla religione cattolica rimangono, durante il tempo delle funzioni religiose, nelle loro celle o nei dormitori, e sono ammessi, ogni qualvolta lo richiedano e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del loro culto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-146

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo