Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 146
(Detenuti appartenenti a religione diversa
In vigore dal 12 lug 1931
dalla religione cattolica)
I detenuti appartenenti a religione diversa dalla religione cattolica rimangono, durante il tempo delle funzioni religiose, nelle loro celle o nei dormitori, e sono ammessi, ogni qualvolta lo richiedano e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del loro culto.
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