Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 147
Procedimento penale e azione disciplinare
In vigore dal 12 lug 1931
Quando il giudizio disciplinare deve essere sospeso a norma dell' del codice di procedura penale, il direttore ha facoltà di applicare i provvedimenti cautelativi che ritiene necessari.
I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi all' esito del procedimento penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-147