Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 147

Procedimento penale e azione disciplinare

In vigore dal 12 lug 1931
Quando il giudizio disciplinare deve essere sospeso a norma dell' del codice di procedura penale, il direttore ha facoltà di applicare i provvedimenti cautelativi che ritiene necessari. I definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi all' esito del procedimento penale.
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