Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 148
Ricompense e punizioni. Organi e modalità d'applicazione
In vigore dal 12 lug 1931
La disciplina negli stabilimenti e sopratutto affidata all'autorità del direttore.
Per premiare i detenuti che ne sono meritevoli e per correggere quelli che tengono cattiva condotta, sano concedute ricompense e inflitte punizioni disciplinari.
Salvo il disposto dell', la concessione delle ricompense e l'applicazione delle punizioni spettano al direttore ed al Consiglio di disciplina.
Le mancanze disciplinari e le azioni che rendono i detenuti meritevoli di ricompense vengono accertate dal personale addetto alla sorveglianza e da questo riferite per iscritto nel registro dei rapporti (mod. 20). Possono essere accertate direttamente dall'Autorità dirigente o da funzionari giudiziari o amministrativi che si trovano nello stabilimento per ragione del loro ufficio; anche in questo caso del fatto accertato è presa nota nel registro predetto.
I rapporti sono presentati ogni giorno, ed anche immediatamente nei casi urgenti, all'Autorità dirigente, la quale decide con la maggiore sollecitudine su di essi o provoca il pronto intervento del Consiglio di disciplina.
In ogni caso il provvedimento del direttore o del Consiglio di disciplina dev'essere dato entro tre giorni dall'accertamento del fatto.
Nessuna punizione può essere inflitta senza che prima sia stato sentito il detenuto.
Storico versioni
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