Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 145
(Norme speciali per i detenuti soggetti ad
In vigore dal 12 lug 1931
isolamento continuo)
I detenuti in isolamento continuo assistono alle funzioni religiose restando nelle proprie celle, ovvero nelle cellette, che siano costruite nell'oratorio.
Quando ciò non sia possibile, il direttore può autorizzare il cappellano a tenere nell'oratorio speciali funzioni, alle quali intervengono soltanto i detenuti in isolamento continuo.
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