Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 145

(Norme speciali per i detenuti soggetti ad

In vigore dal 12 lug 1931
isolamento continuo) I detenuti in isolamento continuo assistono alle funzioni religiose restando nelle proprie celle, ovvero nelle cellette, che siano costruite nell'oratorio. Quando ciò non sia possibile, il direttore può autorizzare il cappellano a tenere nell'oratorio speciali funzioni, alle quali intervengono soltanto i detenuti in isolamento continuo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-145

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo