Art. 142
Pratiche religiose obbligatorie pei detenuti
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-142
Pratiche religiose obbligatorie pei detenuti
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Ogni istituto deve disporre di un oratorio per il culto cattolico e di almeno un cappellano. I detenuti che all'ingresso non abbiano dichiarato di appartenere a un'altra confessione religiosa sono obbligati a partecipare alle pratiche cattoliche collettive. Il direttore e gli impiegati partecipano a turno alle funzioni. Durante le funzioni religiose negli oratori vige l'obbligo del silenzio: le preghiere devono essere mentali e possono essere pronunciate ad alta voce solo dal cappellano o dai detenuti appositamente autorizzati dalla direzione.
La norma disciplina la presenza e lo svolgimento del culto cattolico negli istituti di prevenzione e di pena, regolando la partecipazione dei detenuti e del personale.
Si applica ai detenuti degli istituti di prevenzione e di pena (che all'ingresso non abbiano dichiarato altra fede), al direttore, agli impiegati dello stabilimento e al cappellano.
Un detenuto entra in un istituto senza dichiarare alcuna specifica confessione religiosa diversa da quella cattolica: egli è tenuto a partecipare alle funzioni religiose collettive nell'oratorio. Durante la funzione, dovrà mantenere il silenzio e pregare mentalmente, a meno che non sia stato autorizzato dalla direzione a pregare a voce su proposta del cappellano.
Obbligo per gli stabilimenti di avere un oratorio e almeno un cappellano; obbligo per i detenuti non dichiaratisi di altra confessione di seguire le pratiche cattoliche; obbligo di assistere a turno per direttore e impiegati; obbligo di silenzio e preghiera mentale negli oratori.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.