Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 142

Pratiche religiose obbligatorie pei detenuti

In vigore dal 12 lug 1931
Ogni stabilimento ha, un oratorio per il culto cattolico ed almeno un cappellano per l'esercizio di tale culto. I detenuti, che al momento dell'ingresso nello stabilimento non hanno dichiarato di appartenere ad altra confessione religiosa, sono obbligati a seguire le pratiche collettive del culto cattolico. Il direttore e gli altri impiegati dello stabilimento devono assistere, per turno, alle funzioni religiose. Negli oratori è obbligatorio il silenzio. Le preghiere, durante le funzioni religiose, sono fatte mentalmente e pronunciate dal solo cappellano e dai detenuti che, su proposta di lui, siano stati a ciò autorizzati dalla direzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-142

In sintesi

Ogni istituto deve disporre di un oratorio per il culto cattolico e di almeno un cappellano. I detenuti che all'ingresso non abbiano dichiarato di appartenere a un'altra confessione religiosa sono obbligati a partecipare alle pratiche cattoliche collettive. Il direttore e gli impiegati partecipano a turno alle funzioni. Durante le funzioni religiose negli oratori vige l'obbligo del silenzio: le preghiere devono essere mentali e possono essere pronunciate ad alta voce solo dal cappellano o dai detenuti appositamente autorizzati dalla direzione.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la presenza e lo svolgimento del culto cattolico negli istituti di prevenzione e di pena, regolando la partecipazione dei detenuti e del personale.

A chi si applica

Si applica ai detenuti degli istituti di prevenzione e di pena (che all'ingresso non abbiano dichiarato altra fede), al direttore, agli impiegati dello stabilimento e al cappellano.

Esempio pratico

Un detenuto entra in un istituto senza dichiarare alcuna specifica confessione religiosa diversa da quella cattolica: egli è tenuto a partecipare alle funzioni religiose collettive nell'oratorio. Durante la funzione, dovrà mantenere il silenzio e pregare mentalmente, a meno che non sia stato autorizzato dalla direzione a pregare a voce su proposta del cappellano.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per gli stabilimenti di avere un oratorio e almeno un cappellano; obbligo per i detenuti non dichiaratisi di altra confessione di seguire le pratiche cattoliche; obbligo di assistere a turno per direttore e impiegati; obbligo di silenzio e preghiera mentale negli oratori.

Domande frequenti

Tutti i detenuti sono obbligati a seguire le pratiche cattoliche?No, l'obbligo riguarda solo i detenuti che al momento dell'ingresso nello stabilimento non hanno dichiarato di appartenere a un'altra confessione religiosa.
Il personale dello stabilimento deve essere presente alle funzioni?Sì, il direttore e gli altri impiegati dello stabilimento hanno l'obbligo di assistere alle funzioni religiose a turno.
I detenuti possono pregare a voce alta nell'oratorio?Di norma vige il silenzio e le preghiere vanno fatte mentalmente; possono pronunciarle a voce solo i detenuti specificamente autorizzati dalla direzione su proposta del cappellano.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo