Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 139
Riunioni nelle sale di studio
In vigore dal 12 lug 1931
Nelle sale di studio, i detenuti, divisi in gruppi omogenei per moralità e cultura, si riuniscono a turno nei giorni festivi, o in altri giorni nelle ore in cui non si lavora.
L'istruzione è impartita dal direttore, dal sanitario, dal cappellano, dall'insegnante, dal dirigente tecnico, dall'agronomo, da altri funzionari dello stabilimento, o anche da privati cittadini debitamente autorizzati dal Ministero.
I1 direttore può invitare qualche detenuto a dar prova di aver compreso il contenuto della conferenza.
Storico versioni
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