Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 135

Facoltà di disporre del peculio

In vigore dal 12 lug 1931
Ogni atto di disposizione del peculio deve essere autorizzato dal direttore secondo le norme di questo regolamento. Il detenuto non può disporre di alcuna somma in favore di altro detenuto che non sia suo ascendente, discendente, coniuge o fratello. Le spese di sopravvitto non possono eccedere i 4/5 della somma accreditata sul fondo di lavoro fino a che il condannato non abbia una riserva, tra fondo di lavoro e fondo particolare, di: L. 200 se condannato a pena superiore a 1 anno L. 400 se condannato a pena superiore a 5 anni L. 500 se condannato a pena superiore a 10 anni. Le spese diverse sono imputate sul fondo particolare, e, in mancanza di esso, sul fondo di lavoro. Tuttavia, sino a quando non è costituito il fondo minimo sopra indicato, le spese diverse non possono essere prelevate dal fondo di lavoro se non nei casi di assoluta necessità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-135

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