Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 132

Danni prodotti dai detenuti nelle lavorazioni

In vigore dal 12 lug 1931
Per i danni cagionati alle materie, ai manufatti, agli utensili, alle macchine, si applicano le disposizioni dell'. I detenuti che lavorammo sullo anche responsabili dello sperpero e deterioramento delle materie ad essi affidate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-132

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo