Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 132
Danni prodotti dai detenuti nelle lavorazioni
In vigore dal 12 lug 1931
Per i danni cagionati alle materie, ai manufatti, agli utensili, alle macchine, si applicano le disposizioni dell'.
I detenuti che lavorammo sullo anche responsabili dello sperpero e deterioramento delle materie ad essi affidate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-132