Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 88

Obbligo di risarcire i danni

In vigore dal 12 lug 1931
Il detenuto che reca danni allo stabilimento o agli oggetti che sono in esso, o che gli sono stati consegnati, deve risarcirli senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare. Il prelevamento delle somme occorrenti viene fatto sul danaro di cui si trova o si troverà provvisto l'autore del danno e con preferenza sul fondo particolare. Quando il danno è prodotto in un locale in cui sono più detenuti, e l'autore del danno è sconosciuto, al risarcimento sono obbligati solidalmente tutti i detenuti presenti nel momento in cui il danno stesso fu cagionato, o, se tale momento non è stato possibile accertare, tutti quelli che sono detenuti nel locale al momento in cui il danno viene constatato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-88

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