Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 91
Permesso di rivolgersi al direttore
In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti possono sempre rivolgersi al direttore, direttamente o per mezzo delle persone preposte alla loro vigilanza, ogni qualvolta ritengono averne motivi plausibili; ma non possono mai esporre i loro reclami alla presenza dei compagni, e debbono attendere di essere chiamati per dire le loro ragioni.
I detenuti possono anche chiedere la visita del cappellano, del medico, del comandante o capoguardia, rivolgendosi all'agente di servizio.
Le detenute debbono rivolgersi alle suore o alle guardiane.
Storico versioni
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