Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 91

Permesso di rivolgersi al direttore

In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti possono sempre rivolgersi al direttore, direttamente o per mezzo delle persone preposte alla loro vigilanza, ogni qualvolta ritengono averne motivi plausibili; ma non possono mai esporre i loro reclami alla presenza dei compagni, e debbono attendere di essere chiamati per dire le loro ragioni. I detenuti possono anche chiedere la visita del cappellano, del medico, del comandante o capoguardia, rivolgendosi all'agente di servizio. Le detenute debbono rivolgersi alle suore o alle guardiane.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-91

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo