Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 95
Divieto di contrattare
In vigore dal 17 mag 1956
I detenuti non possono fare alcun contratto orale o scritto, anche limitatamente ad oggetti, vitto o altro di cui sono in possesso nel carcere, senza l'autorizzazione dell'Autorità dirigente. Per gli imputati, occorre anche l' autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
L'Autorità dirigente non può autorizzare i detenuti ad acquistare prodotti delle manifatture dello stabilimento. L'autorizzazione può essere data dal Ministero o per casi singoli o con norme di carattere generale.
La stipulazione di atti pubblici permessi ai detenuti deve farsi negli uffici della direzione o del comandante o capoguardia, ovvero nella infermeria se il detenuto è ammalato, ma sempre in presenza di un impiegato della direzione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera a)) che "Sono devoluti al direttore dello stabilimento carcerario i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787: a) autorizzare, per casi singoli o con norme di carattere generale, i detenuti ad acquistare prodotti delle manifatture dello stabilimento, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 95".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-95