Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 100
Limitazione dei colloqui per gli imputati
In vigore dal 12 lug 1931
Non può essere, di regola, conceduto permesso di colloquio a persone che non siano prossimi congiunti dell'imputato o che abbiano riportato gravi condanne per delitti o che siano sottoposte a procedimento penale per delitto non colposo e a persone che siano sottoposte alla libertà vigilata o all'ammonizione.
Storico versioni
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