Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 101
Limitazione dei colloqui per i condannati
In vigore dal 12 lug 1931
Ai condannati non possono essere conceduti colloqui che coi prossimi congiunti: ma sono, di regola, escluse dai colloqui le persone, che hanno riportato gravi condanne per delitti o che sono sottoposte a procedimento penale per delitto non colposo o alla libertà vigilata o all'ammonizione, le donne di facili costumi, coloro che tengono case di tolleranza e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Il Ministero può concedere colloqui con persone che dimostrino legittimo e grave interesse a conferire col condannato, e può altresì autorizzare una persona di specchiata moralità, designata dai prossimi congiunti, ad avere colloqui, in loro vece coi condannati.
Gli imputati, i condannati all'arresto e i condannati indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell' possono aver colloqui una volta la settimana.
I condannati all'ergastolo possono avere colloqui una volta al mese.
Tutti gli altri condannati possono avere colloqui una volta ogni quindici giorni.
Ai detenuti gravemente infermi possono essere conceduti colloqui anche fuori dei limiti suddetti.
Storico versioni
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