Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 102

Norme speciali per i colloqui degli imputati con i difensori

In vigore dal 12 lug 1931
Il difensore, quando può conferire con l'imputato detenuto previa autorizzazione del giudice, ai termini dell' del codice di procedura penale, è ammesso a colloquio dopo che ha presentato all'Autorità preposta allo stabilimento la necessaria autorizzazione. Negli altri casi indicati nel suddetto del codice di procedura penale il difensore, il quale presenti l'avviso di nomina, è ammesso al colloquio dopo che all'Autorità predetta sia pervenuta notizia dell'avvenuto deposito degli atti a norma dell'articolo 372 del codice stesso, o della richiesta di citazione fatta dal pubblico ministero o della citazione ordinata dal pretore. In ogni caso, prima di ammettere il difensore al colloquio, l'Autorità preposta allo stabilimento ha l'obbligo di accertarsi della identità personale di lui.
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