Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 106
Infermità psichica sopravvenuta
In vigore dal 12 lug 1931
Se un detenuto da segni di alienazione mentale, il medico dispone che sia posto in osservazione e prescrive le cautele e i provvedimenti che ritiene opportuni per accertare se la alienazione effettivamente sussiste, e per garantire la sicurezza dell'infermo e l'ordine dello stabilimento.
Delle osservazioni fatte e dei provvedimenti dati il medico informa per iscritto la direzione, la quale riferisce al Ministero.
Se l'infermità psichica sopravviene ad un imputato, il direttore ne informa immediatamente l'Autorità, giudiziaria che procede.
Se l'infermità psichica sopravviene ad un condannato, durante l'esecuzione della pena, il direttore ne informa immediatamente il procuratore del Re, il quale, sentito l'ispettore sanitario del Ministero, provoca dal giudice di sorveglianza i provvedimenti indicati nell' del codice penale.
L'Autorità dirigente del manicomio informa mensilmente il procuratore del Re sulle condizioni del condannato per il quale l'esecuzione della pena fu sospesa. Il procuratore del Re, quando sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di sospensione, ne provoca la revoca dal giudice di sorveglianza ed informa il Ministero per l'assegnazione del condannato a uno stabilimento di pena.
Storico versioni
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