Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 110

Nascite in correre e relativi provvedimenti

In vigore dal 12 lug 1931
Quando una detenuta partorisce in carcere, l'Autorità dirigente trasmette, entro le ventiquattro ore, la dichiarazione della nascita all'ufficiale dello stato civile, al parroco o al ministro di altro culto professato dalla donna, e, se si tratta di un'imputata, ne dà immediato avviso alla competente Autorità giudiziaria. Della nascita sono informati la famiglia della detenuta ed il rappresentante dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e infanzia. Sono indicate, quando sussistono, le ragioni per cui il neonato non può essere lasciato alle cure della detenuta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-110

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