Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 112
Sepoltura dei cadaveri dei detenuti. Concessione dei cadaveri dei condannati a scopo di studio
In vigore dal 12 lug 1931
La sepoltura dei condannati, osservate le norme di polizia sanitaria, viene eseguita, senza alcuna eccezione, more pauperum. Le spese occorrenti sono a carico dell'Amministrazione.
Il medico può procedere all'autopsia dei cadaveri dei condannati.
Se i cadaveri dei condannati sono stati conceduti a scopo di studio alle Università del Regno, con le norme e alle condizioni stabilite dal Ministero, il medico dello stabilimento può assistere all'autopsia.
I cadaveri dei detenuti imputati sono messi a disposizione delle famiglie. Se queste non provvedono alla sepoltura, si-applica la prima parte di questo articolo.
Storico versioni
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