Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 107
Cura dei detenuti. Passaggio nelle infermerie e ricorso in ospedali esterni
In vigore dal 12 lug 1931
I detenuti infermi vengono curati nella loro cella, camera, o cubicolo; ma il medico, avuto riguardo all'indole o alla gravità della malattia. può proporre che il detenuto sia ricoverato nell'infermeria dello stesso o di un altro stabilimento.
Può proporre anche, nel caso di malattia grave che non possa essere curata senza pericolo nello stabilimento, il ricovero in un luogo esterno di cura.
Il passaggio all'infermeria è disposto dal direttore.
Il ricovero nell'infermeria di un altro stabilimento ovvero in un pubblico ospedale o in una casa di cura, che offra le necessarie garanzie di sicurezza, dev'essere autorizzato dal Ministero, tranne nei casi d'urgenza.
Per gli imputati, il provvedimento di trasferimento in un pubblico ospedale o in una casa di cura è dato con ordine scritto del giudice istruttore durante l'istruzione formale, del pubblico ministero durante l'istruzione sommaria, del presidente durante gli atti preliminari al giudizio o nel giudizio del pretore nei procedimenti per reati di sua competenza.
Appena è cessato il bisogno o sono cessate le garanzie di sicurezza, il trasferimento è revocato dalle Autorità competenti.
Quando il detenuto è in pericolo di vita il medico deve darne avviso al direttore e al cappellano. Il direttore ne dà notizia ai parenti più prossimi che risultano dagli atti o che comunque gli sono noti e, se possibile, anche ad altre persone indicate dal detenuto. Trattandosi di imputato, il direttore avverte anche l'Autorità giudiziaria competente
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