Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 111

Decessi e provvedimenti relativi

In vigore dal 12 lug 1931
Nel caso di morte di un detenuto, il medico, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione. Il comandante o capoguardia fa immediata denunzia della morte (mod. 17) all'ufficiale dello stato civile e l'Autorità dirigente dispone che ne sia fatta annotazione nei registri dello stabilimento, informando l'Autorità giudiziaria competente per il procedimento o per l'esecuzione ed il procuratore del Re o il pretore del luogo. Si procede subito all'inventario degli oggetti lasciati dal defunto, al regolamento e alla chiusura del suo conto corrente. Copia dell'inventario, con l'indicazione del fondo residuale, è fatta pervenire al podestà del comune di origine o di residenza unitamente all'avviso del decesso, per le notificazioni alla famiglia e agli eredi. Se si tratta di detenuti stranieri o italiani nati all'estero o di origine sconosciuta, le notificazioni sono fatte anche al procuratore del Re presso il tribunale di Roma. Avvenuta la morte di un detenuto, il cappellano, nel giorno stesso della sepoltura o nella prima riunione nell'oratorio, ne dà notizia agli altri detenuti, prendendone occasione per opportuni ammonimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-111

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo