Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 111
Decessi e provvedimenti relativi
In vigore dal 12 lug 1931
Nel caso di morte di un detenuto, il medico, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.
Il comandante o capoguardia fa immediata denunzia della morte (mod.
17) all'ufficiale dello stato civile e l'Autorità dirigente dispone che ne sia fatta annotazione nei registri dello stabilimento, informando l'Autorità giudiziaria competente per il procedimento o per l'esecuzione ed il procuratore del Re o il pretore del luogo.
Si procede subito all'inventario degli oggetti lasciati dal defunto, al regolamento e alla chiusura del suo conto corrente. Copia dell'inventario, con l'indicazione del fondo residuale, è fatta pervenire al podestà del comune di origine o di residenza unitamente all'avviso del decesso, per le notificazioni alla famiglia e agli eredi.
Se si tratta di detenuti stranieri o italiani nati all'estero o di origine sconosciuta, le notificazioni sono fatte anche al procuratore del Re presso il tribunale di Roma.
Avvenuta la morte di un detenuto, il cappellano, nel giorno stesso della sepoltura o nella prima riunione nell'oratorio, ne dà notizia agli altri detenuti, prendendone occasione per opportuni ammonimenti.
Storico versioni
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