Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 115

Lavoro nell'interno degli stabilimenti e all'aperto

In vigore dal 12 lug 1931
Il lavoro dei detenuti può essere eseguito nell'interno degli stabilimenti e all'aperto. Il lavoro all'aperto è quello che si esegue fuori della cinta muraria dello stabilimento.
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