Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 115
Lavoro nell'interno degli stabilimenti e all'aperto
In vigore dal 12 lug 1931
Il lavoro dei detenuti può essere eseguito nell'interno degli stabilimenti e all'aperto.
Il lavoro all'aperto è quello che si esegue fuori della cinta muraria dello stabilimento.
Storico versioni
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