Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 119
Assegnazione dei detenuti al lavoro
In vigore dal 12 lug 1931
L'assegnazione dei detenuti ai diversi lavori organizzati nello stabilimento è fatta dal direttore.
Nell'assegnazione dei detenuti al lavoro si deve avere riguardo, nei limiti consentiti dalla organizzazione del lavoro nei vari stabilimenti, alle precedenti occupazioni di ciascun detenuto e a quelle a cui probabilmente potrà attendere dopo la pena, oltre alla specie e alla durata della pena che viene scontata.
Gli imputati, i condannati all'arresto, i condannati indicati nei numeri 1, 2, 3 dell', e i condannati alla reclusione per un periodo inferiore ad un anno possono essere assegnati a lavori diversi da quelli organizzati nello stabilimento, purchè il Ministero ne riconosca la possibilità e l'opportunità.
Ai servizi domestici dello stabilimento possono essere adibiti solamente detenuti di condotta esemplare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-119