Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 120

Ammissione dei detenuti al lavoro all'aperto

In vigore dal 12 lug 1931
L'ammissione al lavoro all'aperto è deliberata dal giudice di sorveglianza al quale il direttore ogni tre mesi trasmette l'elenco dei detenuti che dalle cartelle biografiche, dal giudizio del medico o dalle sue personali osservazioni appariscono idonei al lavoro all'aperto organizzato dall'Amministrazione, specificando a quale genere di lavoro ogni detenuto abbia attitudini. La revoca dell'ammissione al lavoro all'aperto è deliberata dal giudice di sorveglianza su proposta motivata del direttore. Le deliberazioni del giudice di sorveglianza sono trasmesse al Ministero che provvede, secondo i casi, all'assegnazione dei detenuti ai lavori all'aperto o alla revoca dell'assegnazione.
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