Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 118
Scopi del lavoro all'aperto compiuto dai detenuti in opere di bonifica e di dissodamento di terreni
In vigore dal 12 lug 1931
Nelle case di lavoro all'aperto, quando i detenuti sono assegnati a lavori agricoli, di bonifica e di dissodamento, l'organizzazione dei servizi deve avere per fine la progressiva e graduale cessione dei terreni, migliorati, ai lavoratori liberi, nei modi di legge.
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