Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena
Art. 116
Lavoro nell'interno degli stabilimenti
In vigore dal 12 lug 1931
Nell'interno degli stabilimenti sono organizzate lavorazioni che consentano di dar lavoro anche ai condannati sottoposti a isolamento diurno per misure disciplinari o per esecuzione di pena.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-116