Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 116

Lavoro nell'interno degli stabilimenti

In vigore dal 12 lug 1931
Nell'interno degli stabilimenti sono organizzate lavorazioni che consentano di dar lavoro anche ai condannati sottoposti a isolamento diurno per misure disciplinari o per esecuzione di pena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;787#art-rpg-116

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