Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena

Art. 121

Detenuti di particolare cultura o di eccezionale capacità tecnica

In vigore dal 17 mag 1956
I detenuti che risultano forniti di particolare cultura vengono segnalati al Ministero per una conveniente utilizzazione dell'opera loro. I detenuti che rivelano eccezionale perizia in un'arte possono dal Ministero, su proposta del direttore, essere autorizzati, con le cautele del caso e senza derogare alle norme disciplinari, a eseguire lavori della loro arte.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I poteri conferiti al Ministero di grazia e giustizia dall'art. 121 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, sono attribuiti anche all'autorita' giudiziaria competente ai sensi del Codice di procedura penale, se trattasi di provvedere ad una conveniente utilizzazione dell'opera di detenuti che risultino forniti di particolare cultura; al direttore dello stabilimento, se trattisi di autorizzare detenuti che rivelino eccezionale perizia ad eseguire lavori della loro arte".

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